La Delibera della Giunta Zedda su Tuvixeddu

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Tuvixeddu

Pubblichiamo la Delibera: 1/ 2012 del 11/01/2012 della Giunta del Comune di Cagliari su Tuvixeddu per la rilevanza ed il profilo sottesi (Deliberazione G.C. n. 1/2012). La Delibera era stata già postata in questo sito nell’intervento dell’ing. Paola Cannas . Nel riproporla crediamo di fare un utile servizio alla democrazia ed alla trasparenza degli atti relativamente alle vicende di Tuvixeddu il cui destino trascende la città e l’isola perché ha dimensioni mondiali.

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Addì undici del mese di gennaio dell'anno duemiladodici in questo Comune, nella Sala delle Adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori Assessori:
presente assente presente assente
Piras Paola V Sassu Maria Luigia V
Leo Pierluigi V Coni Mauro V
Marras Luisa Anna V Argiolas Barbara V
Frau Paolo V Orru' Susanna V
Pinna Gavino V Puggioni Enrica V
Sotto la Presidenza del Sindaco Zedda Massimo______________________________________________
e con l’assistenza del Segretario Generale Serra Renzo_________________________________________
 

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
• che il Consiglio Comunale, con deliberazioni n° 59 del 05.11.2002 e n° 64 del
08.10.2003, rispettivamente pubblicate sul B.U.R.A.S. del 18.02.2003 e del 20.01.2004,
ha approvato in via definitiva il Piano Urbanistico Comunale ed il Regolamento Edilizio;
• che con deliberazione del 5 settembre 2006 n° 36/7 la Giunta Regionale ha approvato il
Piano Paesaggistico Regionale, emanato con Decreto del Presidente della Regione del
07.09.2006, n° 82 e pubblicato sul BURAS del 08.09.2006;
• che nelle norme di attuazione del P.P.R. suddetto, l’articolo 48 definisce le “Aree
caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale”, e che le stesse vengono
distinte in “beni paesaggistici” e “beni identitari”, meglio specificati entrambi
nell’allegato 3 delle Norme di Attuazione medesime;
• che il successivo art. 49 detta le prescrizioni normative da applicare alle aree di cui al
punto precedente prescrivendo per i beni sopracitati, sino all’adeguamento del PUC al
P.P.R., una fascia “di tutela” di larghezza minima di m. 100 dal perimetro esterno del
bene;
• che, ai sensi dell’art. 49 sopra citato, tale fascia “di tutela”, inizialmente imposta della
dimensione non inferiore ai 100 mt., deve essere analiticamente individuata e normata,
d’intesa con la Regione ed il competente Ministero per i Beni e le attività Culturali
(MIBAC), in sede di adeguamento del PUC al P.P.R.;
Delibera: 1 / 2012 del 11/01/2012
Deliberazione G.C. n. 1/2012
• che successivamente la RAS ha approvato la Legge Regionale del 4.08.2008, n.13 con la
quale oltre a chiarire quali sono i beni paesaggistici tutelati e disciplinati dal Piano
Paesaggistico Regionale, stabiliva all’art. 2, per la ridefinizione delle fasce di tutela, la
procedura, che si concludeva con una determinazione del Direttore Generale della
Pianificazione Urbanistica della RAS, a mezzo della quale sono stati ridefiniti i perimetri
cautelari dei beni paesaggistici e identitari;
• che, con riferimento alla norma suddetta, sono stati costituiti appositi Tavoli Tecnici
convocati per l’esame dei beni elencati nel “Mosaico” – BURAS 20 maggio 2008;
• che al fine di definire, in coerenza con quanto disposto dalla L.R. n. 13/2008, le analisi
relative alla delimitazione analitica ed alla disciplina di tutela delle fasce di rispetto dei
Beni Paesaggisti sono state espletate le attività di studio mediante incontri di Tavoli
Tecnici tenutisi tra i competenti Enti: la Regione Autonoma della Sardegna, il Comune di
Cagliari, la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Sardegna e la Soprintendenza
per i Beni Architettonici, il Paesaggio, il Patrimonio Storico, Artistico ed
Etnoantropologico della Sardegna;
• che le suddette attività si sono concluse con la emanazione, da parte della R.A.S. di
apposite determinazioni come previsto dall’iter dettato dalla citata L.R. n.13/2008;
Atteso che restano ancora da delimitare e disciplinare alcuni beni paesaggistici ricadenti nel
territorio del Comune di Cagliari per i quali si rende necessario espletare l’iter di cui all’art. 49
delle N.d.A. del P.P.R.;
Atteso altresì:
• che, relativamente al bene paesaggistico localizzato dal P.P.R. nel comparto Tuvixeddu-
Tuvumannu e classificato come “aree caratterizzate da preesistenze con valenze storicoculturali”,
il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1366 del 03/03/2011, ha ritenuto
legittima la individuazione disposta dalla R.A.S. su detto territorio, comparto peraltro già
oggetto del verbale n° 1 del 16/101997 della Commissione Provinciale per la tutela delle
bellezze naturali della Provincia di Cagliari con il quale si proponeva l’apposizione del
vincolo paesaggistico ex L. 1497/39 sul comparto Tuvixeddu-Tuvumannu;
• che nella stessa sentenza il Consiglio ha precisato che la “regolamentazione definitiva
dell’area è rinviata ad un’intesa tra Comune, Regione e MIBAC” ai sensi dell’art. 49,
secondo comma, delle N.d.A. del P.P.R.;
• che la Regione Autonoma della Sardegna, con nota del 31-05-2011, in ottemperanza alla
suddetta sentenza del Consiglio di Stato ha attivato, invitando i suddetti Enti interessati,
le procedure indicate nel richiamato art. 49, secondo comma, delle N.d.A. del P.P.R.;
Considerato che, per quanto sopra indicato, appare opportuno procedere con le attività indicate
nel richiamato art. 49, secondo comma, proposte dalla R.A.S. per il bene paesaggistico
riguardante il comparto Tuvixeddu-Tuvumannu e per i restanti beni ancora non disciplinati;
Dato atto:
• che, al fine di dare attuazione alle procedure suddette, risulta necessario partecipare ad
incontri da tenersi tra il Comune, la Regione ed il MIBAC;
• che con le suddette attività si determinerà la disciplina da applicare nelle fasce di tutela
per i beni in argomento;
Delibera: 1 / 2012 del 11/01/2012
Deliberazione G.C. n. 1/2012
• che i rappresentanti degli Enti suddetti devono essere muniti di delega atta a esprimere le
volontà dell’Amministrazione che gli stessi rappresentano;
Atteso:
• che il bene paesaggistico riguardante il comparto Tuvixeddu-Tuvumannu, imposto con il
Piano Paesaggistico Regionale si estende anche alle aree a contorno delle stesse così
come individuate nell’allegata planimetria sotto la lettera “A”;
• che per le aree comprese nel vincolo occorre valutare la compatibilità delle previsioni del
PUC vigente con la disciplina dello stesso vincolo al fine di definire le relative norme di
tutela integrale e condizionata;
Ritenuto:
• che per i beni paesaggistici di cui all’elenco denominato “Elenco dei Beni Paesaggistici
Esterni al Centro Storico – Mosaico del PPR”, per i quali il P.P.R. stesso genericamente
individua una fascia di tutela non inferiore ai 100 metri dal perimetro del bene, in linea di
principio, si possa prevedere:
° che la fascia di tutela integrale possa essere fatta corrispondere con la superficie del
bene sottoposto a vincolo ministeriale;
° che il perimetro di cento metri della fascia di tutela condizionata possa essere ridotto,
compatibilmente con il criterio della fruibilità del paesaggio dettata dai principi
ispiratori del P.P.R., senza compromettere la tutela stessa del bene e che la disciplina
delle tutele dovrà in ogni caso tener conto delle destinazioni urbanistiche individuate
dal P.U.C.;
• che per quanto riguarda la definizione della disciplina del bene paesaggistico definito
“aree caratterizzate da preesistenze con valenza storico culturale” individuato nel
comparto “Tuvixeddu-Tuvumannu”, occorre tener conto degli elementi seguenti:
° i beni paesaggistici, quali la “Grotta della Vipera” ed altri per i quali sono state già
completate le procedure di “copianificazione” ai sensi dell’art. 2 della L.R. 13/2008;
° le diverse classificazioni della zonizzazione urbanistica del P.U.C. presenti all’interno
della perimetrazione del bene paesaggistico;
° l’individuazione puntuale delle aree effettivamente caratterizzate da preesistenze con
valenza storico culturale rispetto a quelle prive di tali requisiti;
Considerato:
• che, al fine di esprimere la volontà dell’Ente rappresentato negli incontri da tenersi tra il
Comune, la Regione ed il MIBAC, indicati in premessa, si rende necessario fornire le
linee di indirizzo per le attività riguardanti:
° i beni paesaggistici ancora da disciplinare, meglio individuati nell’elenco denominato
“Elenco dei Beni Paesaggistici Esterni al Centro Storico – Mosaico del PPR”, che si
allega alla presente deliberazione sotto la lettera “B” del quale costituisce parte
integrante e sostanziale;
° il vincolo paesaggistico del comparto “Tuvixeddu-Tuvumannu”, come individuato
nelle Tavole del Piano Paesaggistico, che lo classifica “aree caratterizzate da
presistenze con valenze storico-culturali” dell’Assetto Storico Culturale
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio
Pianificazione del Territorio Ing. Riccardo Castrignano, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del
T.U.E.L. (D.lgs 18.08.2000, n.267);
Con voti unanimi legalmente espressi
D E L I B E R A
di proporre al Consiglio Comunale:
- di dettare, per le aree individuate nella planimetria allegata sotto la lettera “A” e per le attività
inerenti gli incontri da tenersi tra il Comune, la Regione ed il MIBAC, indicate in premessa, le
seguenti linee di indirizzo:
 per i beni paesaggistici ancora da disciplinare meglio individuati nell’elenco
denominato “Elenco dei Beni Paesaggistici Esterni al Centro Storico – Mosaico del
PPR”; già allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “B”:
o che la fascia di tutela integrale possa essere fatta corrispondere con la superficie
del bene sottoposto a vincolo ministeriale;
o che il perimetro di cento metri della fascia di tutela condizionata possa essere
ridotto, compatibilmente con il criterio della fruibilità del paesaggio dettata dai
principi ispiratori del P.P.R., senza compromettere la tutela stessa del bene e che la
disciplina delle tutele dovrà in ogni caso tener conto delle destinazioni
urbanistiche individuate dal P.U.C.;
 per il bene paesaggistico riguardante il comparto “Tuvixeddu-Tuvumannu”, come
individuato nelle Tavole del Piano Paesaggistico, che lo classifica “aree caratterizzate
da preesistenze con valenza storico culturale” dell’Assetto Storico Culturale occorre
tener conto, tra gli altri, dei seguenti elementi:
o beni paesaggistici, quali la “Grotta della Vipera” ed altri per i quali sono state già
completate le procedure di “copianificazione” ai sensi dell’art. 2 della L.R.
13/2008;
o le diverse classificazioni della zonizzazione urbanistica del P.U.C. presenti
all’interno della perimetrazione del bene paesaggistico;
o l’individuazione puntuale delle aree effettivamente caratterizzate da preesistenze
con valenza storico-culturale rispetto a quelle prive di tali requisiti;
- di dare mandato al Sindaco per lo svolgimento delle attività inerenti gli incontri da tenersi tra il
Comune, la Regione ed il MIBAC, come indicate in premessa, che per le relative funzioni
operative si avvarrà del competente Servizio Pianificazione del Territorio;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa né diminuzione di
entrate;
- con voti unanimi, legalmente espressi, di dare alla presente IMMEDIATA ESEGUIBILITA', ai
sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
 

SEGUONO LE FIRME
 

Certifico che la presente deliberazione si trova in corso di pubblicazione all’Albo
Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 13/01/2012 al 27/01/2012.
 

Estratto conforme ad uso amministrativo
 

Il Funzionario Amm.vo in P.O.
(Dott.ssa Rossana Abbate)
Copia


 





11/02/2012
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