di Gian Mario Demuro | tutti gli articoli dell'autore
Il diritto vive di forme e le forme sono scritte a tutela dei diritti fondamentali. Ma il diritto non è pura forma. La forma nel diritto, è sostanza. Senza le procedure formali non sarebbe possibile chiamare "Legge" l'atto normativo approvato dal Parlamento nelle forme previste dalla Costituzione. Non sarebbe possibile chiamare "Sentenza" l'atto pronunciato dal giudice secondo le forme scritte nei Codici. Non sarebbe possibile chiamare "Provvedimento" l'atto adottato dalla Pubblica amministrazione nelle forme definite dalla legge.
La forma è limite al potere del Sovrano ed è sancita in maniera non refutabile dall'articolo 1 della Costituzione, laddove è scritto che "La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle FORME e nei limiti della Costituzione." Il decreto legge approvato ieri dal Governo considera le forme come un ostacolo all'affermazione del principio democratico. Testualmente, nella parte in cui il Governo motiva sulla necessità e urgenza di provvedere (il cd. Preambolo), si legge che il Dl è approvato per "consentire il corretto svolgimento delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi delle Regioni a statuto ordinario fissate per il 28 e 29 marzo 2010...assicurando il favor electionis secondo i principi di cui agli articoli 1 e 48 della Costituzione".
Il Governo decide autonomamente di interpretare il favor non tenendo conto che il testo scritto della Costituzione parla espressamente di "forme". Il principio, secondo questa impostazione, è prevalente rispetto alle forme. Ma allora è legittimo chiedersi perché mai, le regole poste a presidio di quel principio, non sono state sino ad oggi di ostacolo al libero esplicarsi del favor electionis? Mentre lo diventano solo oggi, quando si rende necessario aggirarle per trovare la soluzione ad un pasticcio? Perché diventano formali solo ora?
Ancor più stupefacente è la seconda motivazione addotta dal Governo. L'Esecutivo dichiara di sapere già qual è la volontà del cittadino e scrive: "tale interpretazione autentica é finalizzata a favorire la più ampia corrispondenza delle norme alla volontà del cittadino elettore, per rendere effettivo l'esercizio del diritto politico di elettorato attivo e passivo, nel rispetto costituzionalmente dovuto per il favore nei confronti della espressione della volontà popolare".
Da questo passo si evince che il diritto fondamentale non era garantito a sufficienza dal rispetto delle forme pre-vigenti e, dunque, "autenticamente" interpretate le forme è possibile "un sereno e pieno svolgimento delle competizioni elettorali". Per giurisprudenza costante della Corte costituzionale invece "la norma che deriva dalla legge di "interpretazione autentica" è ragionevole ove si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato riconoscibile come «una delle possibili letture del testo originario".
In sintesi, quando il legislatore interpreta lo deve fare a "rime obbligate". In questo caso, invece, il testo viene radicalmente mutato e la nuova regola si applica a vicende in corso e, dunque, con effetto retroattivo.
Per il Governo il diritto non è forma. Il diritto è pura sostanza. Ma per i cittadini il diritto nasce da regole, ha bisogno di regole, detta regole. Senza la forma, le regole perdono l'oggettività, il rispetto dell'eguaglianza. Con la scelta del Governo di superare "l'ostacolo" della forma (quindi di ciò che è scritto) si aprono scenari imprevedibili, tutto potrà essere "autenticamente re-interpretato."
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