Statuto
Articolo 1. Natura, denominazione e sede.
1. È costituita l’Associazione senza fini di lucro “ Sardegna democratica” di seguito denominata Associazione;
2. L’Associazione ha sede in Cagliari;
3. L’Associazione può istituire e autorizzare sedi e uffici in Italia e all’estero
4. La durata dell’Associazione è illimitata
Articolo 2. Finalità
1. L’Associazione persegue scopi di promozione sociale e culturale legati al bene comune; all’impegno e alla partecipazione civile e democratica; alla tutela dei diritti civili, alla cittadinanza attiva, all’iniziativa e all’animazione civile e politica; alla tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente; alla formazione, nel convincimento che la pluralità e la differenziazione delle forme di partecipazione possano favorire la crescita e la diffusione di una più consapevole coscienza civile;
2. L’Associazione intende sviluppare la riflessione intorno ai valori legati ai molteplici aspetti dell’identità e della cultura della Sardegna con particolare riferimento all’autonomia; al federalismo; all’integrazione europea; ai diritti civili; all’ambiente; al paesaggio; allo sviluppo culturale, civico, sociale ed economico dell’isola;
3. L’Associazione promuove e favorisce incontri, seminari, dibattiti, iniziative, studi, formazione, pubblicazioni anche con altri soggetti pubblici e privati, purché il loro scopo sia indirizzato alla crescita ed allo sviluppo dello spirito civico e alla conoscenza;
4. L’Associazione promuove anche altre iniziative e attività purché perseguano scopi di utilità sociale e culturale;
5. L’Associazione promuove la nascita di sedi e gruppi che attivino iniziative e riflessioni pubbliche;
6. L’Associazione può raccordare la propria attività con quella di altri Enti e Associazioni che abbiano le stesse finalità e far parte di reti di Istituzioni e Organismi di coordinamento con gli stessi scopi.
Articolo 3. Attività
1. L’Associazione svolge attività e iniziative finalizzate a conseguire gli scopi del proprio oggetto, in coerenza con la promozione sociale e il bene comune;
2. L’Associazione attua tutte le iniziative organiche e gestionali che riterrà opportune per conseguire gli scopi e gli obiettivi prefissati;
3. In particolare, l’Associazione può:
a) organizzare incontri, seminari, convegni, tavole rotonde, pubbliche riflessioni; attivare centri di informazione, formazione, animazione e sensibilizzazione;
b) strutturare relazioni con i diversi territori e con le istituzioni territoriali, associazioni, movimenti, partiti politici, parti sociali, sindacati;
c) svolgere attività culturali e sociali e ogni altra attività idonea o di supporto anche per conto di altri soggetti;
d) pubblicare e diffondere, su supporti telematici e cartacei, saggi, opere,materiali, atti, riviste, altro materiale;
4. L’Associazione definisce programmi e progetti direttamente o con la collaborazione di soggetti terzi, pubblici e privati;
5. L’Associazione curerà il sito on line www.sardegnademocratica.it che sarà anche foglio informativo.
Articolo 4. Soci fondatori.
1. Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto lo Statuto dell’Associazione.
Articolo 5. Soci ordinari.
1. Possono acquisire la qualità di associati le persone fisiche e giuridiche; gli Enti pubblici e privati, le Associazioni riconosciute e non riconosciute e tutti coloro che condividano gli scopi dell’Associazione e possano contribuire in ogni modo al loro raggiungimento o che comunque desiderino sostenerla;
2. Per l’ammissione è necessario presentare domanda scritta, anche on line, sulla quale delibera il Comitato Direttivo o un suo delegato.
Articolo 6. Diritti e obblighi dei soci.
1. Tutti i soci hanno diritto a frequentare la sede dell’Associazione e di partecipare a tutte le iniziative dell’Associazione;
2. I soci fondatori ed ordinari sono tenuti sia al pagamento dei contributi associativi annuali, nella misura fissata di anno in anno dal Comitato direttivo, sia a prestare, nel limite delle proprie possibilità, il proprio contributo per lo sviluppo dell’attività sociale e per il perseguimento delle finalità sociali.
Articolo 7. Recesso ed esclusione.
1.La qualifica di socio si perde
a) per dimissioni: l’associato può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta inviata al Comitato direttivo con lettera raccomandata;
b) per mancato versamento del contributo annuale: il socio moroso è invitato a regolarizzare la propria posizione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con ogni altro mezzo che ne assicuri il ricevimento. Trascorsi trenta giorni dall’invio della lettera è dichiarato decaduto con provvedimento non reclamabile del Comitato direttivo. Il socio non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione, né reclamare il rimborso dei contributi associativi;
c) per motivi di particolare gravità che abbiano reso inopportuna la prosecuzione del rapporto associativo. L’esclusione è decisa dal Comitato direttivo con delibera motivata.
Articolo 8. Sedi territoriali
1. L’Associazione opera anche attraverso sedi territoriali, le quali devono essere costituite da soci ad essa regolarmente iscritti ed essere formalmente autorizzate e riconosciute dal Comitato Direttivo.
Articolo 9. Organi dell’Associazione.
1. Sono organi dell’Associazione:
L’Assemblea dei soci;
Il Comitato direttivo;
Il Presidente;
Il Revisore unico.
Articolo 10. Partecipazione e convocazione dell’Assemblea.
1. L’Assemblea è costituita da tutti i soci e può essere convocata sia in sede ordinaria che in sede straordinaria per decisione del Comitato Direttivo, ovvero, con richiesta inviata al Presidente, da almeno un terzo dei soci fondatori;
2. L’Assemblea è convocata con preavviso scritto anche on line di almeno 7 giorni contenente l’indicazione degli argomenti da trattare nonché del giorno, ora e luogo della prima e della seconda convocazione.
Articolo 11. Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea.
1. L’Assemblea in sede ordinaria e in sede straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti;
2. L’Assemblea è presieduta dal Presidente ed, in caso di sua assenza, da altra persona designata dal Presidente. I verbali della riunione dell’Assemblea sono redatti dal segretario nominato all’uopo dall’Assemblea stessa;
3. L’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, delibera a maggioranza dei voti presenti. Per le modifiche statutarie è necessario il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti;
4. Le deliberazioni prese in conformità dello statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
Articolo 12. Forma del voto.
1. L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano;
2. L’Assemblea, con propria decisione, qualora gli argomenti trattati lo rendano opportuno, può stabilire che la votazione venga effettuata a scrutinio segreto.
Articolo 13. Compiti dell’Assemblea.
1. L’Assemblea dei soci in sede ordinaria:
a) delibera sull’indirizzo generale dell’attività per il conseguimento degli scopi dell’Associazione;
b) approva i bilanci consuntivi e preventivi e le relative relazioni;
2. In sede straordinaria:
a) delibera sullo scioglimento dell’Associazione, nonché sull’approvazione e sulle modifiche dello statuto.
Articolo 14. Il Comitato direttivo.
1. Il Comitato direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 8 e non superiore a 15, nominati dall’Assemblea dei Soci fondatori in prima costituzione e dall’Assemblea ordinaria per i mandati successivi. Il Comitato direttivo eletto dall'Assemblea dei soci fondatori dura in carica un anno.
2. Il Comitato direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti.
Articolo 15. Compiti del Comitato direttivo
1. Il Comitato direttivo ha il compito:
a) di deliberare su tutte le questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità secondo gli obiettivi e gli scopi (articoli e direttive) dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative per il compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
b) di predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea;
c) di deliberare sull’ammissione di nuovi soci e procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
d) di deliberare sulla costituzione di sedi territoriali e di procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi delle sedi per accertare la permanenza dei requisiti, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
e) di deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione a enti e istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali che interessino l’attività dell’Associazione stessa;
f) di deliberare su ogni altra questione inerenti le finalità e l’attività dell’Associazione.
Articolo 16. Durata del Comitato direttivo.
1) Il Comitato direttivo dura in carica tre anni. Al termine del mandato i membri del comitato possono essere confermati. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi soci membri, il Comitato ha facoltà di procedere per cooptazione all’integrazione del Comitato stesso, fino al limite statutario.
Articolo 17. Il Presidente.
1. Il Presidente viene eletto dall’Assemblea dei Soci fondatori in prima costituzione e dall’Assemblea ordinaria per i mandati successivi;
2. Rimane in carica per tre anni e può essere riconfermato;
3. Ha la rappresentanza politica dell’Associazione;
4. Cura i rapporti dell’Associazione con le istituzioni, gli enti e gli organismi nazionali e internazionali interessati all’attività dell’Associazione;
5. Il Presidente convoca e presiede il Comitato direttivo e l’Assemblea dei soci.
Articolo 18. Compensi.
1. Salvo quanto diversamente deliberato dall’Assemblea, tutti gli incarichi associativi sono gratuiti, ad eccezione delle prestazioni di lavoro o di collaborazioni a tempo pieno o definito – da chiunque prestate – le quali saranno retribuite secondo le vigenti tariffe ovvero le prevalenti condizioni di mercato. E’ comunque salvo il rimborso delle spese documentate.
Articolo 19. Il Patrimonio
1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dal fondo iniziale versato dai soci fondatori;
b) dai contributi degli associati;
c) da ogni altro provento derivante dall’esercizio dell’attività sociale o da atti di liberalità degli associati o di terzi.
Articolo 20. Esercizio sociale
1. L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 21. Il Revisore unico.
1. Il revisore unico ha il compito di verificare la corretta tenuta della contabilità, nonché della regolare formazione del bilancio preventivo e consuntivo sui quali redige apposita relazione. Resta in carica tre anni e può essere rieletto.
Articolo 22. Scioglimento.
1. In caso di scioglimento dell’Associazione, che deve essere deliberato dall’assemblea straordinaria, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra organizzazione che svolga attività similari scelta dall’assemblea che delibera lo scioglimento.
Articolo 23. Eventuale riconoscimento della personalità giuridica.
1. Il Comitato direttivo può, in qualsiasi momento della vita dell’Associazione, chiedere il riconoscimento della personalità giuridica; in tal caso il Presidente dell’Associazione è autorizzato ad introdurre nello statuto sociale tutte le modificazioni che dovessero essere richieste dall’autorità competente senza bisogno di una deliberazione dell’assemblea.
Articolo 24. Rinvio.
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia.